Onorevoli Colleghi! - Quella dell'ottico-optometrista è una «libera» professione, da tempo riconosciuta come tale dalla legislazione di tanti Paesi occidentali, che si occupa dei problemi della visione dell'uomo, privilegiando gli aspetti tecnico-ottici.
L'ordinamento vigente prevede esclusivamente la figura professionale dell'ottico: quest'ultima, disciplinata dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con il trascorrere del tempo ha assunto - tuttavia - più vasto contenuto professionale.
Alla figura dell'ottico si è, quindi, sostituita quella dell'ottico-optometrista.
Detta evoluzione professionale trova riscontro nella costante interpretazione giurisprudenziale (giudici di legittimità e di merito) dalla quale si evince che l'esercizio dell'optometria è cosa ben diversa dall'esercizio della medicina, atteso che miopia e astigmatismo, presbiopia e ipermetropia non costituiscono «malattie» dell'occhio, ma difetti della vista.
Tuttavia, proprio i giudici aditi hanno evidenziato la necessità di un intervento del legislatore volto a prevedere e a regolare la professione dell'optometrista.
Di qui la presentazione della proposta di legge che vuole colmare l'accennata lacuna presente nell'ordinamento.
La proposta di legge, nel dettaglio, è così strutturata:
a) l'articolo 1 definisce la figura libero professionale dell'ottico optometrista, e ne delinea il profilo come operatore sanitario;
b) l'articolo 2 descrive analiticamente i contenuti professionali dell'attività, che sono esposti in particolare al comma 1,
c) l'articolo 3 prevede che l'insegnamento universitario relativo sia tenuto nelle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina e chirurgia, ciò al fine di evitare qualsiasi possibile confusione (anche di riflesso o derivata) con la figura del medico specialista in oftalmologia;
d) l'articolo 4 detta disposizioni in ordine agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista, così come previsto per ogni singola libera professione dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
e) l'articolo 5 istituisce la Federazione nazionale degli Ordini professionali degli ottici optometristi;
f) l'articolo 6 detta norme di natura transitoria relative alle scuole professionali esistenti e prevede l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la legge;
g) l'articolo 7 prevede l'emanazione, da parte delle regioni, delle norme per l'attuazione della legge;
h) l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.