Onorevoli Colleghi! - Quella dell'ottico-optometrista è una «libera» professione, da tempo riconosciuta come tale dalla legislazione di tanti Paesi occidentali, che si occupa dei problemi della visione dell'uomo, privilegiando gli aspetti tecnico-ottici.
      L'ordinamento vigente prevede esclusivamente la figura professionale dell'ottico: quest'ultima, disciplinata dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con il trascorrere del tempo ha assunto - tuttavia - più vasto contenuto professionale.
      Alla figura dell'ottico si è, quindi, sostituita quella dell'ottico-optometrista.
      Detta evoluzione professionale trova riscontro nella costante interpretazione giurisprudenziale (giudici di legittimità e di merito) dalla quale si evince che l'esercizio dell'optometria è cosa ben diversa dall'esercizio della medicina, atteso che miopia e astigmatismo, presbiopia e ipermetropia non costituiscono «malattie» dell'occhio, ma difetti della vista.
      Tuttavia, proprio i giudici aditi hanno evidenziato la necessità di un intervento del legislatore volto a prevedere e a regolare la professione dell'optometrista.
      Di qui la presentazione della proposta di legge che vuole colmare l'accennata lacuna presente nell'ordinamento.
      La proposta di legge, nel dettaglio, è così strutturata:

          a) l'articolo 1 definisce la figura libero professionale dell'ottico optometrista, e ne delinea il profilo come operatore sanitario;

          b) l'articolo 2 descrive analiticamente i contenuti professionali dell'attività, che sono esposti in particolare al comma 1,

 

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con particolare riferimento alla individuazione, realizzazione, approntamento, fornitura, applicazione e adattamento di occhiali, lenti a contatto e ausili per ipovedenti. In particolare: si evidenziano le limitazioni dell'ambito professionale dell'ottico-optometrista, prevedendosi l'esclusione di attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e all'elaborazione o esecuzione di terapie (che sono ovviamente riservate all'esercente la professione di medico chirurgo). L'articolo individua, inoltre (comma 7) i requisiti necessari per poter accedere alla professione;

          c) l'articolo 3 prevede che l'insegnamento universitario relativo sia tenuto nelle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina e chirurgia, ciò al fine di evitare qualsiasi possibile confusione (anche di riflesso o derivata) con la figura del medico specialista in oftalmologia;

          d) l'articolo 4 detta disposizioni in ordine agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista, così come previsto per ogni singola libera professione dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          e) l'articolo 5 istituisce la Federazione nazionale degli Ordini professionali degli ottici optometristi;

          f) l'articolo 6 detta norme di natura transitoria relative alle scuole professionali esistenti e prevede l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la legge;

          g) l'articolo 7 prevede l'emanazione, da parte delle regioni, delle norme per l'attuazione della legge;

          h) l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.

 

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